Raoul Bova, evasione fiscale. L'accusa: "Diritti su film, mai alcuna cessione"

Raoul Bova, evasione fiscale. L’accusa: “Diritti su film, mai alcuna cessione”

12 Giugno 2014 - di Claudia Montanari

ROMA – Raoul Bova, ancora guai con il Fisco. Indagato per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici” iniseme alla sorella Daniele e alla ex moglie Chiara Giordano, l’attore romano ha avuto un nuovo sequestro di 90 mila euro. Una quota di quanto ciascuno per la propria parte – i Bova e la Giordano (assieme nella «Sammarco srl»)- devono al fisco: 680 mila euro.

LA VICENDA:

Come si legge sul Corriere della Sera, ecco cosa sarebbe successo:

“Per pagare meno tasse, secondo la Procura, la «Sammarco» avrebbe simulato la cessione di alcuni diritti sui film di Bova. Una tesi che, finora, non è stata smentita e che ha dato il via al nuovo sequestro: «Nel prosieguo delle indagini sono emerse alcune fatture per operazioni che la polizia giudiziaria (il gruppo tributario della Guardia Di Finanza, ndr ) e il magistrato inquirente (il pm Giancarlo Cirielli e l’aggiunto Pierfilippo Laviani, ndr) ritengono inesistenti», si legge nel provvedimento firmato dal gip Costantino De Robbio. 

In sostanza non ha convinto la documentazione fornita da Raoul, Daniela Bova e la Giordano che, fra il 2005 e il 2010, applicando l’aliquota più bassa, avrebbero versato al fisco 680 mila euro meno del dovuto, facendo figurare un passivo nei conti aziendali. Dalle verifiche è emerso che quel passivo era pura simulazione, ideata «allo scopo di creare fittizie passività ed evadere il pagamento delle imposte»”

Per quanto riguarda la cessione dei diritti cinematografici, invece, secondo il giudice non risulta:

” «Le fatture e le ricevute emesse dagli indagati Giordano e Bova non risultano documentate in relazione alle asserite cessioni di opere dell’ingegno, in quanto non contengono alcun riferimento individualizzante che consenta di riferire le prestazioni a singole creazioni o alla natura dei diritti ceduti». E ancora: «Per le fatture indicate non sono stati forniti, nè dal legale rappresentante della società emittente, nè da alcuno dei formali destinatari della medesima, giustificazioni e documentazione idonea a comprovare il rapporto sottostante tra le parti»”