negozio di parrucchieri

Parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti: cosa si può fare da domani

17 Maggio 2020 - di Claudia Montanari

Da lunedì 18 maggio potranno riaprire parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti, pub, pizzerie, negozi, ma anche musei e le chiese per la messa.

Tutto nel rispetto delle misure anti contagio. Nessun limite per gli spostamenti delle persone nella stessa regione: non servirà più l’autocertificazione.

Sì agli incontri non solo tra parenti e fidanzati, ma anche tra gli amici.

Fino al 2 giugno restano invece vietati gli spostamenti tra regioni. Così come quelli da e per l’estero, salvo per comprovavate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 25 maggio, riapriranno, poi, palestre e centri sportivi. Dal 15 giugno i teatri e i cinema.

Il DECRETO approvato dal governo, con le ulteriori misure per far fronte all’emergenza.

Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Parrucchieri e centri estetici pensano al post Covid-19: prenotazioni di sera e distanziamenti

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Ecco le LINEE GUIDA per quanto parrucchieri, centri estetici e ristorazione.

Parrucchieri e centri estetici

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

Sia per quanto riguarda parrucchieri e centri estetici, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento.

Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali. Questo per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori. Con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani.

Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a
protezione delle vie aeree. (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

Ancora parrucchieri e centri estetici

In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

All’interno e all’esterno di parrucchieri e centri estetici, l’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). Deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente. Assicurare una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.

Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Ristorazione

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno
del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti.

Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

Ancora ristorazione

I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

La consumazione a buffet non è consentita.

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù
favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.