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Contratti di lavoro ridotti: discriminato il determinato

15 Marzo 2012 - di Claudia Montanari

ROMA – Il mondo del lavoro sta cambiando. Sfoltendo le tipologie di contratto atipico, dalle 46 individuate dalla Cgil si arriverà alle 8 volute dal ministro Fornero. Se ne parla ormai da settimane ma a quanto pare la trattativa sul mercato del lavoro è a un buon punto. Il ministro ha chiarito che vorrebbe chiudere entro la prossima settimana e il segretario Cgil Camusso ha aperto uno spiraglio: “Stanno maturando cose positive”. Valentina Conte su Repubblica riassume le principali novità che riguardano i contratti atipici:

Il contratto a termine costerà di più (escluso quello di sostituzione), ma l’aggravio sarà recuperato se il datore assumerà il lavoratore a tempo indeterminato.Per limitare gli abusi, aumenterà l’intervallo temporale tra un contratto e l’altro. E sarà eliminato il termine risicato di 60 giorni dalla scadenza entro cui manifestare al datore la volontà di impugnare il contratto ritenuto illegittimo, riducendo però da 330 a 270 giorni (9 mesi) il termine per l’azione in giudizio

L’apprendistato. Sarà «il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro» (15-29 anni), così come previsto dal nuovo Testo unico del 2011 che dovrà essere implementato da Regioni e parti sociali entro il 25 aprile. In arrivo, però, alcuni correttivi. Il datore potrà assumere nuovi apprendisti solo dimostrando di averne confermati una certa percentuale nel passato recente. Ci sarà una durata minima.

Co.Co.Pro. Il tentativo è quello di restringere l’uso dei co.co.pro., spesso lavoro subordinato mascherato, introducendo disincentivi normativi e contributivi. In pratica, la definizione del “progetto” dovrà essere più stringente e specifico. L’attività del collaboratore sarà assimilata a quella del dipendente («presunzione relativa») se svolta con modalità analoghe. Non sarà più possibile inserire clausole individuali nei contratti che consentono il recesso prima della scadenza o del completamento del progetto anche senza giusta causa. Il contratto potrà essere chiuso solo per giusta causa, incapacità professionale, cessazione dell’attività cui il progetto è inerente.

Partite Iva. Se la collaborazione professionale, autonoma e occasionale (partite Iva), dura più di 6 mesi nell’arco di un anno, il lavoratore ne ricava più del 75% del fatturato e comporta l’uso di una postazione di lavoro presso il committente, si presume, salvo prova contraria a carico del datore, che quel rapporto di lavoro è di fatto “coordinato e continuativo”. L’eventuale accertamento giudiziale comporterà automaticamente la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato, come avviene per i co.co.pro. «privi di un progetto specifico». Escluse le collaborazioni di professionisti iscritti ad albi e saranno rivisti modalità e requisiti per aprire una partita Iva.

Associazioni. La bozza parla di “bonifica” delle situazioni di finti soci o soci simulati. La situazione coinvolgerebbe circa 52mila giovani “milleuristi” (dati Uil). Le novità riguardano la riduzione del numero di associati a 5 persone (compreso l’associante), fatta eccezione per le attività familiari e quelle “di elevato contenuto professionale”. Senza la distribuzione degli utili, poi, il rapporto di lavoro verrà considerato come subordinato. Fatta salva la prova contraria.