Saldi invernali anticipati, date e regioni: si parte il 3 gennaio

Saldi invernali anticipati, date e regioni: si parte il 3 gennaio

18 Dicembre 2014 - di Claudia Montanari

ROMA – Saldi invernali: ecco le date. Saldi invernali anticipati al 3 gennaio per quasi tutte le Regioni italiane. La decisione è arrivata dopo l’allarme lanciato da Federdistribuzione e consentirà agli operatori di iniziare eccezionalmente le vendite di fine stagione da sabato 3 gennaio, anziché al primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che cadendo quest’anno nella giornata di lunedì 5 avrebbe privato gli esercenti delle potenzialità di vendita e di afflusso clienti propri del fine settimana. La Federdistribuzione aveva infatti detto che partire dopo il fine settimana, storicamente il periodo più propizio per le svendite di stagione con quote fino al 20 per cento delle intere volume di affari, avrebbe potuto generare una perdita di 600 milioni di euro. Così, in quasi tutte le regioni italiane i saldi partiranno il 3 gennaio. Il nuovo indirizzo dovrà essere fatto proprio da ciascuna regione attraverso una delibera ad hoc (sono già partite tra le altre Lombardia, Veneto, Liguria).

L’anticipo ufficiale dei saldi vede anche il favore della Confimprese di Mario Resca oltre che l’appoggio non scontato di Confcommercio. Per la gestione spesso familiare del piccolo commercio l’organizzazione anticipata dei saldi è talvolta onerosa dal punto di vista organizzativo. Ma oggi la crisi toglie i dubbi. «Abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri associati – dice Renato Borghi, a capo di Federmoda Italia –. Il 65 per cento sono favorevoli».

Mauro Parolini, assessore Commercio della regione Lombardia, ricordando che “i saldi devono costituire una sana opportunità per il rilancio della domanda, senza che questo incida negativamente nel rapporto tra esercente e acquirente, che deve essere improntato al rispetto del quadro normativo attualmente in vigore”, ha poi ribadito le regole per le svendite: “I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso); i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e, se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli; se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiederne la sostituzione o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare”.